Bellinzonese

‘Ha abusato della fiducia di un cliente di lunga data’

Pena sospesa per un 71enne fiduciario reo di non aver informato delle perdite sugli investimenti e aver agito in violazione della leva finanziaria

Giudicato colpevole di amministrazione infedele
(Ti-Press)
16 marzo 2022
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Non aver informato il cliente in maniera costante e dettagliata dell’andamento negativo degli investimenti forex e avere agito in violazione della leva finanziaria concordata. Queste le colpe del 71enne fiduciario domiciliato nel Bellinzonese giudicato colpevole di amministrazione infedele e condannato a una pena detentiva di 14 mesi, tuttavia sospesa con la condizionale per un periodo di due anni. Nella commisurazione della pena, la Corte delle Assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti ha tenuto conto dell’età dell’imputato, della sua collaborazione in sede d’inchiesta e soprattutto del lungo periodo trascorso dai fatti, risalenti al periodo tra gennaio 2014 e novembre 2015. «Un agire illecito su un periodo esteso, circa due anni, abusando della fiducia di un cliente di lunga data», ha detto la giudice prima di pronunciare la sentenza. E di fronte a un rapporto di confidenza, ha aggiunto, a maggior ragione l’imputato avrebbe dovuto rendere conto al cliente circa le importanti e costanti perdite sugli investimenti sul mercato valutario senza che quest’ultimo lo chiedesse esplicitamente. Il danno al patrimonio della famiglia, residente a Montecarlo e attiva nel settore del mercato dell’arte, è stato importante, ha sottolineato la presidente della Corte, ben oltre a quanto il cliente poteva ragionevolmente attendersi in base agli accordi stipulati. Il 71enne è dunque venuto meno ai suoi obblighi di fedeltà, rendiconto e informazione.

Un andamento negativo accentuato dal fatto che, a partire da maggio 2015, il consulente patrimoniale ha violato i criteri della leva finanziaria concordata con il cliente, arrivando ad accumulare una perdita operativa complessiva pari a circa 500mila euro. «L’imputato ha agito oltre i limiti di gestione e nemmeno ha informato che le retrocessioni da lui percepite sarebbero aumentate in maniera significativa». Non ha quindi retto la tesi difensiva dell’avvocato Carlo Postizzi secondo cui il cliente era ben conscio delle costanti e importanti perdite. «Al contrario di quanto affermato dall’imputato, le perdite non erano così facili da individuare», ha affermato la giudice Verda Chiocchetti.

A differenza di quanto sostenuto dall’accusa rappresentata dalla procuratrice pubblica Francesca Piffaretti-Lanz, per la Corte le retrocessioni percepite sugli investimenti erano tuttavia state concordate con il cliente. «È evidente che il cliente fa confusione; egli non poteva credere che l’imputato lavorasse gratuitamente. E nel caso specifico sia le commissioni che le retrocessioni sono da considerarsi usuali».

Lo scorso 15 febbraio la pubblica accusa aveva formulato una proposta di pena detentiva di due anni e sei mesi, parzialmente sospesa con la condizionale, mentre la difesa si era battuta per il proscioglimento subordinatamente per una pena più lieve rispetto a quella proposta dalla procuratrice pubblica e interamente sospesa con la condizionale.

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