Castione

Officine Ffs, il Taf annulla l'assegnazione del maxi-appalto

Un consorzio della regione ha vinto il ricorso e ottenuto l'appalto da 50 milioni inizialmente assegnato a un gruppo composto da altre ditte

26 aprile 2024
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Nuove officine a Castione: il Tribunale amministrativo federale (Taf) sconfessa la decisione delle Ffs riguardo l’aggiudicazione dell’appalto per la parte di edilizia principale del nuovo stabilimento di manutenzione dei treni in fase di realizzazione, con un costo preventivato di circa 580 milioni di franchi.

Con decisione dello scorso 15 aprile, il Taf si è infatti espresso a favore dei ricorrenti, ovvero il consorzio Carmagnola composto dalle ditte Ennio Ferrari Sa, Otto Scerri Sa e Mancini & Marti Sa. Il consorzio ricorrente ha così ottenuto l’annullamento della decisione impugnata, l’esclusione del consorzio ‘rivale’ dalla gara (che ha visto in totale quattro candidature) e la delibera in suo favore. Si parla della maxicommessa – attribuita lo scorso 17 novembre dalle Ffs al termine della fase di concorso iniziata nel marzo 2023 – assegnata per 50,58 milioni al consorzio Rail Ticino riconducibile all’impresa Edilstrada Sa di Lugano e Casada Sa di Malvaglia. Oltre al nuovo edificio industriale, l'appalto include la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale che garantisca il collegamento ferroviario tra i binari di tratta con le nuove Officine, che si andranno a situare nella piana compresa tra gli attuali binari e il fiume Ticino.

Proposta vincente ritenuta incompleta

In sostanza il Taf ha accolto su tutta la linea la tesi dei ricorrenti (giunti secondi nell'ambito del concorso), i quali lamentavano una violazione del principio dell’intangibilità delle offerte e della parità di trattamento da parte delle Ffs nell'ambito della procedura della gara di appalto. Nelle sue conclusioni, il Taf stabilisce in effetti che l'offerta del consorzio Rail Ticino è risultata incompleta, “in quanto conteneva – si legge nella sentenza – dei prezzi in cui non erano incluse tutte le prestazioni o le modalità di prestazione nella forma richiesta dal capitolato”. Nello specifico, le lacune dell'offerta presentata (e i conseguenti costi aggiuntivi) si riferiscono alle indicazioni sulle modalità di deposito del materiale di scavo in eccesso. Piani che non prevedevano un sito intermedio esterno al di fuori dell'area di cantiere, dove stoccare gli inerti in eccesso che non potranno essere gestiti nelle aree messe a disposizione dalle Ffs. Eppure nella sua sentenza il Tribunale evidenzia che il “capitolato d’appalto attribuiva un’importanza notevole all’indicazione vincolante, da parte dell’offerente, dell’ubicazione e della descrizione” di tali aree esterne. Un'altra lacuna, prosegue il Taf, riguarda il concetto di gestione e smaltimento del materiale su rotaia che corrisponde solo parzialmente alle condizioni di gara. In questo caso, indica il Taf, “l’approccio proposto si scosta dalle caratteristiche del capitolato che imponevano primariamente il trasporto ferroviario in Svizzera interna in riferimento a determinati quantitativi fissi di materiale in esubero non inquinato”.

Offerta più onerosa di quanto preventivato

In seconda battuta, in occasione di due richieste di chiarimenti tecnici da parte delle Ffs, le lacune nella presentazione dell'offerta sono state chiarite dal consorzio Rail Ticino. Tuttavia, secondo il Taf “le irregolarità constatate tra l’offerta inoltrata all’origine e le condizioni di gara non sono idonee per essere risolte nell’ambito relativamente ristretto” di tali chiarimenti tecnici, a meno di appunto violare i principi dell’intangibilità delle offerte e della parità di trattamento tra gli offerenti. “Il committente – annota ancora il Taf – può chiedere agli offerenti di dare spiegazioni sulle loro offerte per procedere a una verifica dell’offerta dal punto di vista tecnico, segnatamente per correggere delle mancanze di ordine secondario in esse contenute, purché ciò non comporti una modifica del contenuto materiale dell’offerta, sia a livello delle prestazioni previste sia in termini dei prezzi offerti, altrimenti l’offerta deve in principio essere esclusa”. Gli adeguamenti hanno portato a un aumento del 3,6% rispetto all'importo inizialmente presentato dal consorzio poi vincitore del concorso. Pesa in particolare il notevole aumento degli importi (del 36%) relativo alle singole voci per la gestione del materiale che, fa notare il Taf, si scostano “in maniera considerevole da quelli proposti dalle ricorrenti e da un altro offerente”.

In conclusione il Taf sancisce che l’offerta del consorzio Rail Ticino non doveva essere considerata in applicazione della Legge federale sugli appalti pubblici poiché in presenza di vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando di concorso. Con l’esclusione delle controparti dalla gara, l'offerta del consorzio Carmagnola ottiene il massimo dei punti al criterio di aggiudicazione relativo al prezzo, e complessivamente raggiunge il miglior punteggio considerati anche i criteri di aggiudicazione dal punto di vista qualitativo. Contro la decisione del Taf può ora essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni.

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