Ticino

Casi di rigore, i correttivi nero su bianco

Gli emendamenti fatti propri dalla Gestione: a giorni in Gran Consiglio il voto sul credito da 75,6 milioni a sostegno delle aziende danneggiate dalla chiusura

Bar e ristoranti chiusi dal 23 dicembre. Si aprirà il 1° marzo, forse
(Ti-Press)

«È sicuramente un passo importante, necessario e urgente. Potrebbe non essere l'ultimo, dovremo però valutare l’impatto che questo primo passo avrà. Vedremo a fine febbraio o fine marzo se vi sarà qualcosa da correggere». Parole del deputato liberale radicale Matteo Quadranti a una manciata di giorni dalla discussione e dal voto del Gran Consiglio sul decreto legislativo urgente (non referendabile) e sulla legge riguardanti gli aiuti finanziari ai cosiddetti casi di rigore, uno dei piatti forti della sessione parlamentare che prenderà il via la prossima settimana. Nel frattempo sono stati apportati ai testi legislativi gli emendamenti, o meglio i correttivi che il Dipartimento finanze ed economia ha proposto e affinato con la commissione granconsiliare della Gestione, della quale Quadranti è presidente. L’approvazione da parte del parlamento del rapporto stilato dallo stesso Quadranti e dunque del decreto a sostegno delle aziende colpite dai provvedimenti statali per contenere la diffusione della pandemia appare scontata.

“Esistono due tipi di casi di rigore – ricorda Quadranti nel rapporto completato con gli emendamenti al decreto e alla legge –. Casi di rigore ‘classici’: si tratta delle imprese attive in settori predefiniti, che hanno perso almeno il 40 percento della cifra d’affari rispetto al periodo 2018 / 2019. Casi di rigore ‘agevolati’: si tratta delle imprese che sono state chiuse per ordine dell’autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020. Non rientra in questa fattispecie l’impresa con attività stagionale il cui usuale periodo di chiusura si sovrappone con quello ordinato dall’autorità oppure che generava già prima di marzo 2020 la parte preponderante della cifra d’affari con il commercio online”.

Le modifiche

Di seguito il testo degli emendamenti frutto degli approfondimenti tra Dfe e Gestione. Alcuni degli articoli della prima versione del decreto urgente e disegno di legge sono stati modificati integralmente, altri parzialmente. L’intento è comunque di aiutare le imprese colpite direttamente o indirettamente dai provvedimenti in maniera equa e senza usare il sistema dei sussidi a pioggia. Nonostante ciò, nel rapporto di Quadranti si fa notare che molto probabilmente i fondi a disposizione (75,6 milioni di franchi, tra Confederazione e Cantone) non saranno sufficienti per far fronte a tutte le richieste che arriveranno. Nemmeno se dovessero giungere altri 32,4 milioni da parte di Berna.

Articolo 3 - Settori beneficiari

“Fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dalla sezione 2 dell’ordinanza Covid-19 sui casi di rigore, il sussidio può essere concesso se: a) l’impresa richiedente è attiva in uno dei settori menzionati nelle norme cantonali d’esecuzione o b) l’impresa richiedente è stata chiusa per ordine dell’autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020. Non rientra in questa fattispecie l’impresa con attività stagionale il cui usuale periodo di chiusura si sovrappone con quello ordinato dall’autorità oppure che generava già prima di marzo 2020 la parte preponderante della cifra d’affari con il commercio online”.

Art. 6 – Contributo a fondo perso

“Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza Covid-19 casi di rigore. Le percentuali sono comprese tra un minimo del 5 per cento della cifra d’affari annua computabile e un massimo del 20 per cento e l’ammontare massimo è compreso tra i 250 mila franchi e i 750 mila franchi”.

Art. 6bis – Fideiussione

“Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell’ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione è compresa tra un minimo del 10 per cento della cifra d’affari annua computabile e un massimo del 25 per cento e l’ammontare massimo è compreso tra 500 mila franchi e un milione di franchi”.

Art. 6ter – Calcolo della cifra d’affari

“La cifra d’affari è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano eventuali aiuti pubblici diretti comunali, cantonali o federali in relazione alla pandemia Covid-19. Le indennità di perdita di guadagno per Covid-19, le indennità per lavoro ridotto (Ilr), i crediti per le fideiussioni solidali Covid-19, le fideiussioni per le startup così come gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario non sono sommati alla cifra d’affari”.

Queste modifiche sono dettate dal fatto che la Confederazione, nel proprio rapporto esplicativo, ha indicato che i contributi dei Cantoni “devono basarsi sui costi fissi non coperti tendendo conto anche della durata delle limitazioni e le sue conseguenze”. Si vogliono evitare disparità di trattamento.

Art. 7 – Procedura

“L’azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve: b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione e se così richiesto dalle norme d’esecuzione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’Asr (Associazione svizzera dei revisori, ndr.) che effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne certificherà la correttezza”.

Art. 8 – Finanziamento

(capoverso 1) “Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l’erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l’art. 4 fino a un importo massimo di 75,6 milioni di franchi, di cui 51,08 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. (capoverso 3) Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.2 milioni di franchi”.

Aspettando gli altri 32 milioni

“Se gli ulteriori 750 milioni di franchi riservati dalla Confederazione fossero distribuiti secondo la medesima percentuale adottata sinora, il nostro Cantone dovrebbe ricevere 32.4 milioni di franchi, che porterebbero il credito complessivo a 108 milioni di franchi”, ricorda Quadranti nel proprio rapporto. Dunque 108 milioni: “Quest’importo verosimilmente non sarà comunque sufficiente per far fronte a tutte le richieste che giungeranno”, avverte il relatore commissionale. Scrive ancora Quadranti: “Visto l’aumento notevole delle richieste è infine necessario adeguare temporaneamente il dispositivo cantonale, necessario per permettere una gestione rapida ed efficace dei casi di rigore. L’aumento dei costi interni sarà verosimilmente compensato in parte da una probabile diminuzione dei costi del revisore esterno, non necessario per la maggior parte dei casi di rigore ‘agevolati’”. Adeguare l’apparato dell’Amministrazione. Come? Quadranti: «O con spostamenti interni o con l’assunzione temporanea di ausiliari».

Sono stati annunciati emendamenti anche da parte dell'Mps e da Più Donne.  

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