Bellinzonese

Colpevoli di sommossa, anche se non hanno partecipato

Disordini tra tifosi dell'Ambrì e del Losanna a gennaio 2018: altri tre vodesi condannati perché non si sono allontanati dal gruppo di facinorosi

Ti-Press
19 novembre 2020
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Pene pecuniarie sospese con la condizionale per il reato di sommossa. Analogamente a quanto spiegato dal giudice durante il primo processo svoltosi in Pretura penale a Bellinzona due settimane fa, anche il dibattimento odierno a carico di tre tifosi del Canton Vaud ha stabilito che pur non avendo gli imputati commesso in prima persona le violenze, la sola presenza nel gruppo in cui si sono consumati i tafferugli li rende colpevoli di sommossa. I due 30enni e il 43enne che hanno impugnato il decreto d'accusa sono stati condannati dal giudice Flavio Biaggi a 30 aliquote giornaliere da 120 franchi, rispettivamente 30 da 150 e 35 da 100, sempre sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Per tutti e tre scatta inoltre una multa di 100 franchi per sommossa, e altri 100 per il giovane che ha dissimulato il volto coprendolo con cappuccio e occhiali da sole.

Ridimensionata dunque la richiesta di condanna del procuratore pubblico Nicola Respini, che puntava a una pena detentiva sospesa di 60 giorni per tutti e tre. Non sono inoltre stati confermati altri capi d'imputazione, come il danneggiamento a margine del lancio di un seggiolino: il 30enne che l'ha effettivamente raccolto da terra per lanciarlo non l'ha staccato lui stesso. Caduto inoltre per tutti e tre il reato di violenza o minaccia contro le autorità. Come anche confermato dai verbali della Polizia cantonale, il giudice Biaggi ha sottolineato che non vi sono stati scontri diretti (né verbali né fisici) tra gli agenti e la tifoseria vodese.

Spiegando la motivazione della sentenza, il giudice ha mostrato in aula il video (definito "la prova principe") di alcuni degli attimi concitati che si sono consumati quella domenica 14 gennaio 2018 subito prima del match e poi al termine. "Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose" è punibile per il reato di sommossa, come previsto dall'articolo 260 del Codice civile svizzero. «È vero che chiunque si fosse trovato lì poteva rimanerci dentro, ma come mostrano le immagini era possibile stare ai margini, distanziarsi o tornare indietro», ha detto il giudice. Gli imputati hanno dunque mostrato la volontà di sentirsi parte del gruppo e quando si sono distanziati lo hanno fatto per fuggire dagli altri tifosi e quando cadevano oggetti dagli spalti superiori, ha continuato Biaggi.

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